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Salvatore MUZZI

Il servizio forestale attraverso i secoli

III PUNTATA – Luglio 1975

 

Occorre premettere che, nel periodo tra il secolo XI e il secolo XV, le denominazioni degli agenti preposti alla sorveglianza forestale risultarono ancor più svariate del passato e talvolta esse furono del tutto simili a quelle degli stessi agenti di polizia. Dalla consultazione dei vari testi, sono state annotate le seguenti denominazioni: "saltuarii" o "saltarii", "gualdemanni" o "gualdarii", "camparii", "forestarii", "milites", "officiales", "alguzerii" (dallo spagnolo "alguasil"), "capitanei", "custodes", "guardatores", ecc. La parola "guardia" (dal ted. "wacta", "warda", poi trasformata in "garda" e "guardatores") s'incontra nei documenti del medio evo più remoto, ma non fu molto in uso fino agli ultimi secoli(1); mentre dalla parola "beroarii", poi "berroerii" o "berovarii", venne fuori quella di "birri" o "sbirri".

La denominazione di "camparii" e "saltarii" furono quelle più in uso per identificare gli addetti alla sorveglianza boschiva. Questi avevano, giuridicamente, le stesse attribuzioni degli agenti di polizia; erano eletti tra i cittadini dalla rappresentanza del Comune; rimanevano in carica ordinariamente un anno; davano una cauzione e rispondevano dei danni e dei furti, causati ai boschi loro affidati, qualora non riuscissero a scoprirne e a denunziarne gli autori. Si prestava fede alle loro denunzie e si assegnava ad essi una rimunerazione in natura o in danaro, oltre ad una parte dell'ammontare delle multe. Talvolta fruivano gratuitamente dell'alloggio per se e per la famiglia(2). Oltre agli Statuti di città piemontesi, anche quelli di Parma, Modena(3), di Correggio, di Ferrara, di Fano parlano di "camparii" e di "saltarii"; però in alcuni statuti questi agenti vengono indicati non soltanto come sorveglianti forestali, ma anche come sorveglianti di beni rustici in genere ("custodire tam vineas et prata et nemora et predia hominum civitatis, quam illa hominum villarum et suburbiorum in quibus habitant..."). Negli Statuti di Correggio sono citati anche i "gualdemani" insieme ai "custodes" e ai "campani"(4); in quelli di Fano(5) si parla dei "gualdarii", che erano nominati da Consigli speciali della città, dovevano essere persone adatte e idonee al compito che veniva loro affidato, e pertanto pratiche di questioni boschive; dovevano avere una cittadinanza non inferiore ad un periodo di 10 anni e rimanevano in carica per sei mesi. Gli Statuti di Ferrara(6) parlano dei "saltuarii" in modo ancor più particolareggiato, circa i compiti di questi agenti, perché oltre a fissare i loro incarichi e le remunerazioni, stabiliscono il giuramento degli agenti e le punizioni per negligenze riscontrate, precisando anche le ore di servizio che dovevano compiere nei vari periodi stagionali.

Nel Mezzogiorno d'Italia, il regime feudale lasciò una più profonda orma e, ad eccezione di quelli del territorio della Repubblica marinara di Amalfi, i boschi furono vigilati esclusivamente per l'esercizio venatorio e per il pascolo. I regni, che si susseguirono nel sud, non diedero importanza alla custodia dei boschi, in senso strettamente forestale; il servizio di vigilanza era ristretto perciò alla tutela della proprietà, alla caccia e al pascolo. Soltanto all'epoca di Federico Il, sovrano che accrebbe notevolmente il demanio forestale nei suoi Stati, la sorveglianza sui boschi fu esercitata, oltre che per la caccia e il pascolo, anche per la difesa del soprassuolo, che produceva gran parte dei materiali occorrenti per le costruzioni navali. A tale scopo, Federico riunì l'amministrazione dei boschi a quella della marina e, in un secondo tempo, vi aggregò anche il monopolio della pece, la cui produzione era legata ai fabbisogni per la calatatura dei vascelli. Ma, dopo Federico, nei periodi che subentrarono e che videro, dopo quello Svevo, i regni degli Aragonesi e degli Angioini, la sorveglianza e la custodia dei boschi subi alterne vicende, a seconda dei tempi pacifici o bellici in cui quelle regioni vennero a trovarsi.

Analoga situazione, in genere, ebbe a riscontrarsi nei dominii territoriali della Chiesa e in quelli delle Repubbliche, delle Signorie e dei Principati delle parti centrale e settentrionale della penisola. La vigilanza sulle foreste, peraltro, era un riflesso delle disposizioni e delle norme che, in materia silvana, vigevano in quell'epoca nelle varie regioni d'Italia; quando, per l'instabilità dei governi o per subentrate vicende storiche, queste disposizioni, contemplate nei tanti Statuti e Costituzioni, cessavano di essere operanti, il servizio di custodia forestale veniva automaticamente a decadere. E' da tenere inoltre presente che tutte le prescrizioni che regolavano, allora, le questioni silvane non erano - né potevano essere - informate a criteri unitari, ma erano sparse, difformi e improntate esclusivamente ai bisogni locali. A tale immagine si rispecchiava il servizio disimpegnato dai "saltari", dai "forestarii", dai " campani" e da coloro che erano distinti con denominazioni similari.

Non, però, in tutti gli Stati della penisola si riscontrava tale situazione, perché dal XII secolo in poi - e fino ai primi albori del 1800 -vi fu in Italia uno Stato che, sia pure perché sollecitato da vitali necessità, diede luogo ad una efficace politica forestale, creando via via una apposita e saggia legislazione, con relative magistrature e con una adeguata amministrazione dei beni silvani. Questo Stato fu la gloriosa Repubblica Veneta. Sembra superfluo tessere ancora una volta l'elogio di questa benefica attività della Serenissima, che si pose all'avanguardia del risveglio forestale in Europa. In altre occasioni, ebbi modo di accennare alle benemerenze che la Serenissima si poté acquisire nel campo forestale e del regime idraulico-forestale(7). Peraltro, nella sua recentissima e dotta conferenza di Palazzo Vecchio, il TRIFONE ha magistralmente tratteggiato gli sviluppi, gli scopi e i risultati conseguiti da Venezia con la sua lungimirante politica forestale. Mi limiterò, quindi, a descrivere sommariamente l'organizzazione di quell'amministrazione forestale per parlare più diffusamente dei servizi di sorveglianza e custodia dei boschi.

Allorquando Venezia non possedeva vasti territori nel retroterra, le sue proprietà boschive erano assai limitate e non abbisognavano né di particolari leggi, ne di un apposito personale. Man mano, però, che il dominio della Repubblica si estese sul Bellunese, sul Veronese e fino alla Bergamasca, e il patrimonio silvano divenne notevole, fu provveduto a disciplinare l'uso e la conservazione di questo bene mediante apposite leggi e corrispondenti organi. Le prime forme del regime boschivo furono attuate con l'istituzione, nel 1453, del Magistrato dei Provveditori alle legne e ai boschi. In un secondo tempo una più alta magistratura, in materia forestale, fu assunta dal Consiglio dei Dieci, che incamerò molti boschi d'alto fusto per i bisogni dell'Arsenale, diretto da 3 magistrati, chiamati i "Patroni dell'Arsenal". Una amministrazione centrale forestale, però, non esisteva: ciascuno dei boschi demaniali (chiamati "coronari") dipendeva dal competente "Provveditore ai boschi", il quale aveva anche attribuzioni giudiziarie e di polizia. Infatti, fino al secolo XVII, l'amministrazione forestale era lasciata, in linea di massima, alle magistrature delle rispettive province, con l'obbligo di uniformarsi, nei riguardi tecnici, alle istruzioni e agli ordini del Magistrato alle legne e del Reggimento dell'Arsenal(8). Successivamente, il Consiglio dei Dieci promulgò nuove leggi, riorganizzò il Magistrato sopra le legne e istitui il Collegio sopra le acque allo scopo di provvedere al rimboscimento delle pendici, di terreni alluvionali e delle zone litoranee lagunari. Per ognuna delle foreste statali fu compilato uno speciale catasto, cioè un inventano della sua consistenza boschiva, vero modello di statistica forestale, che doveva tenersi sempre aggiornato(9); e a ciascuna foresta assegnò un "Capitano di bosco"(10). Questa carica poteva essere conferita soltanto a quei cittadini che avessero particolari requisiti. Di solito i Capitani di bosco venivano tratti dai Maestri - marangoni dell'Arsenale(11), che erano forniti di una certa esperienza tecnica, purché sapessero leggere e scrivere. I Capitani di bosco rimanevano in carica per 5 anni (successivamente ridotti a 3) e non potevano essere riconfermati nella carica se non avessero dato prova di zelo e di fedeltà; erano retribuiti con un soldo giornaliero di 4 lire (in seguito aumentato) con l'obbligo ad ognuno di essi di mantenere, a sue spese, tre cavalli e due servitori. Avevano alloggio gratuito e terre e quattro campi da coltivare con turno regolare ad uso semenzaio e piantonaio. Godevano, inoltre, di una gratificazione annuale di 50 ducati e di proventi accessori, tra cui "il soldo del martello ", cioè di un soldo per ogni lira del prezzo di vendita del legname forte. Avevano diritto al terzo delle multe e a " regalie " da parte dei Comuni limitrofi alla foresta, aventi diritto di pascolo nel demanio. Il Capitano di bosco, oltre alla sorveglianza sulla foresta, rispondeva della gestione economica di questa; provvedeva alla nomina dei guardiani e dei saltari da impiegare nella foresta e anche di quelli per la custodia dei boschi comunali e privati(12). Le prescrizioni sul servizio che dovevano disimpegnare i Capitani furono in seguito ampliate e riformate da un nuovo regolamento, sancito con Decreto ducale del 12 settembre 1748(13). Questo regolamento constava di XVI paragrafi, nei quali erano minutamente descritti tutti gli obblighi e i servizi che facevano capo al Capitano di bosco. Per dare una dimostrazione della severità con cui la Serenissima puniva i suoi dipendenti addetti all'amministrazione forestale, e con quale larghezza premiava i meritevoli, si riporta testualmente la seconda parte del XVI paragrafo: " Mancando a queste espresse incombenze, incorrerà nella perdita della sua carica e dovrà restar soggetto alla prigione per anni tre, dalla quale non potrà restar sollevato se non soddisfatta la sua condanna, oppure per grazia della Banca Eccellentissima dell'Arsenal, quando però vi concorrino i voti tutti: oltre quelle altre pene fossero credute di Giustizia et ex arbitrio. Eseguendo poi con esattezza e fedeltà l'adempimento delle sue obbligazioni, viene assegnata a cadaun Capitano la quarta parte tanto di contrabbandi, quanto delle pene fossero levate a' malfattori, acciò animati da tali profitti possano sempre più infervorirsi al buon governo e preservazione dei boschi".

Nei primi tempi della Repubblica, esistevano due categorie di guardiani o saltari: quella addetta alla sorveglianza dei boschi pubblici, cioè statali, e quella adibita ai boschi comunali. Gli appartenenti alla prima venivano retribuiti dallo Stato con uno stipendio fisso o con l'usufrutto di terre e di una casa per abitazione; i saltari comunali, invece, erano pagati dai Comuni. Successivamente con la legge 4 dicembre 1452, la custodia dei boschi, anche pubblici, fu demandata ai Comuni e pertanto rimase una sola categoria i guardiani o saltari. Questi dipendevano dai Custodi comunali, i quali avevano anche l'obbligo di tenere esatto conto dei prodotti di ciascun bosco. Allorché, a partire dal 1527, fu istituita la carica di Capitano di bosco, i saltari addetti alle foreste demaniali furono posti alla dipendenza dello stesso Capitano, che provvedeva anche alla loro nomina e al loro congedamento. In seguito, per migliorare il servizio di sorveglianza, con legge 18 novembre 1744 la nomina dei saltari (o guardiani) dello Stato, era riservata alla Banca dell'Arsenale mediante bandi di concorso. I nominati ricevevano una licenza a stampa " (brevetto), contenente l'indicazione delle loro principali attribuzioni e doveri; assegnati alle varie foreste, ricevevano dal loro Capitano di bosco il libretto personale, contenente il Regolamento disciplinare(14), la "vacchetta "(piedilista) delle piante adulte esistenti in piedi nei boschi rispettivamente affidati alla loro custodia, e l'arma (archibugio), il cui uso era disciplinato dal " Regolamento per l'uso dell'archibugio " 15 settembre 1748, approvato con Decreto del Consiglio dei Dieci 27 settembre 1748(15).

I guardiani pubblici, (cioè dello Stato) percepivano un assegno annuo di 30 ducati (120 franchi), pari a soldi 13,33 giornalieri. Ad essi e alle loro famiglie veniva concesso l'alloggio gratuito nei "casoni", costruiti ai margini dei boschi da essi sorvegliati, e un pezzo di terra per orto familiare.

Il servizio di sorveglianza non era limitato ai boschi statali e a quelli comunali a mezzo delle due categorie di guardiani; ma la legislazione veneta forestale imponeva anche tale servizio sui boschi dei privati. Siccome, in genere, i privati eludevano tale disposizione di legge, con Terminazione 5 settembre 1748, sancita con la Ducale 12 settembre 1748, fu prescritto di assoggettare gli stessi boschi privati al "guardiatico pubblico". La spesa per l'estensione di questo servizio sui boschi privati venne coperta con l'applicazione di un tributo, nella misura del 12% (Decreto del Senato 5 maggio 1746) sul prodotto d'ogni taglio di curazione e di diradamento. Il tributo veniva corrisposto in natura dai privati, i quali, per contropartita, potevano fruire del "guardiatico pubblico". In tal modo, allorché un privato proprietario intendeva procedere ad un taglio boschivo era obbligato d'informarne il Capitano di bosco della giurisdizione, il quale doveva esser presente al taglio, stimarne il prodotto, informarne il Reggimento dell'Arsenale a cui segnalava contemporaneamente il valore del 12% del materiale legnoso trattenuto, oltre ad un certificato parrocchiale relativo al prezzo corrente del materiale stesso. Il Reggimento, ratificato o rettificato il computo eseguito dal Capitano di bosco, autorizzava questi a vendere la legna proveniente dal tributo e a versarne all'Arsenale il relativo importo, che andava ad impinguire il fondo su cui gravava la spesa del "guardiatico pubblico".

Quanti guardiani (o saltari) erano addetti alle foreste statali nel territorio della Serenissima? Non è facile farne un calcolo preciso, perché essi variavano da foresta a foresta e da un periodo all'altro. Allorché, nel 1527 fu istituita la carica di Capitano al Montello (una delle principali foreste della Repubblica, di 6230 ettari di alto fusto di rovere), erano addetti a questo demanio 11 saltari e tre cosidetti "Cavalieri" o guardie. Nel 1700, il Consiglio dei Dieci sostitui ai tre Cavalieri, una squadra composta di un Capo, detto "Cavaliere", e di sette Guardie dette "Ufficiali"e volgarmente "sbirri" perché vestiti alla foggia di questi(16). Nei boschi "coronari" dell'Asolano erano addetti 28 saltari, ecc. Per curiosità storica, è da ricordare che tra il personale addetto ai boschi (capitani, custodi, guardie, saltari, ecc.) esisteva anche un Cappellano forestale. Nel 1678, fu costruita nella foresta del Cansiglio (Pian del Cansiglio) una chiesetta dedicata a S. Osvaldo(17), con una Cappellania forestale ad uso di quel Capitano di bosco. Con Terminazione 11 maggio 1787 del Regg. dell'Arsenal, confermata con Ducale 20 novembre 1790, fu nominato un Cappellano forestale, al quale venne concesso l'onorario annuo di L. 320. La Cappellania ebbe in dotazione gli arredi sacri con Terminazione 11 settembre 1789 del Regg. dell'Arsenal.

Non sempre, però, la legislazione forestale della Repubblica Veneta trovò una adeguata applicazione. Tra il 1700 e il 1785, parallelamente ad un infausto periodo di decadenza politica della Serenissima, l'incommensurabile patrimonio, costituito dalle foreste demaniali, dai boschi dei Comuni e dei privati, non fu rigidamente salvaguardato, difeso e conservato da quell'organizzazione di cui si è dianzi parlato. Perduti gran parte dei possedimenti d'oltremare, premuta da ogni parte e specialmente dalla politica espansionistica asburgica, che tendeva all'Adriatico, Venezia fu scossa internamente nelle sue più forti strutture. Ma, un nuovo alone di gloria circondò ancora l'alato leone di 8. Marco allorché, tra il 1784 e il 1786, l'armata navale veneziana mieté nuovi allori sulle coste tunisine. Allora, anche le questioni interne dello Stato marinaro furono affrontate e, per la parte forestale, tre nuove leggi (22 marzo e 2 maggio 1792 e 2 aprile 1794) furono emanate per aggiornare i provvedimenti legislativi e adeguare l'amministrazione forestale, che doveva applicarli.

In effetti, con l'evoluzione dei tempi si rendeva necessario rivedere l'ordinamento e le condizioni di tutto l'apparato amministrativo addetto alla materia silvana. Se, all'atto della loro istituzione, e cioè, nel 1527, le varie cariche forestali furono abbondantemente dotate, dopo due secoli e mezzo gli stipendi del personale risultavano del tutto inadeguati alle nuove esigenze della vita, il cui costo era quadruplicato. Questo deficiente trattamento economico, determinò un accesso alle carriere forestali di personale scadente, incompetente e venale; non potevano certamente aspirarvi elementi capaci e retti, date le sfavorevoli condizioni d'impiego. Si riscontrò, in tal modo, che persone non completamente a posto dal lato morale ricoprissero le cariche di Provveditore, di Capitano, di Guardia, a cui venivano affidati patrimoni ingenti (spesso un solo bosco d'alto fusto racchiudeva un valore commerciale di legname d'oltre un milione di lire di quell'epoca) e ciò fu una delle cause delle depauperazioni che i boschi veneti subirono nel periodo suddetto.

La citata legge 22 marzo 1792 era costituita da due parti distinte: la prima (suddivisa in sei capitoli), stabiliva la classificazione dei boschi, la loro forma di governo, ecc.; la seconda, fissava un nuovo ordinamento dell'amministrazione forestale. Ciascuna provincia era suddivisa in due o più ("Ripartì" e ognuno di questi in quattro "Distretti boschivi". Nuove cariche venivano istituite: quella di "Sopraintendente" (con giurisdizione provinciale) e di ("Assistente" (uno per Riparto) di rango superiore a quella di Capitano. Ai posti di Sovraintendente e di Assistente potevano concorrere soltanto coloro che fossero versati in scienza forestale e nella geodesia pratica, e dietro proposta di una pubblica Accademia d'agricoltura al Collegio dei Senatori presieduto dal Doge. Lo stipendio mensile ammontava a ducati 40 per il Sovraintendente e a ducati 25 per l'Assistente. Invece, la nomina dei Capitani dì bosco era limitata agli allievi della Scuola d'architettura navale e scienza boschiva. La stessa legge addossava la polizia forestale ai proprietari dei boschi, i quali rispondevano direttamente dei danni causati da ignoti, prescriveva ai "merighi" (carica che oggi potrebbe stare tra il sindaco e il segretario comunale) di sorvegliare affinché non entrassero animali nei boschi, disponendo subito "il tocco della campana a martello" appena avessero scorto (o ne fossero avvisati dal guardiano) un pastore, od altra persona, in bosco per farvi danno; e ciò, allo scopo di radunare la popolazione per arrestare i colpevoli. Trascurando quest'obbligo, il "meriga" sarebbe incorso nella multa di 15 ducati. In compenso, la legge accordava ai Comuni la concessione dei tronchi inservibili per l'Arsenale, dei cimali, della ramaglia, ad eccezione della quota parte del 12% spettante alla Cassa dell'Arsenale, a norma del già citato Decreto del Senato 5 maggio 1746.

Queste furono le ultime disposizioni legislative emanate dalla Repubblica Veneta nei riguardi dell'amministrazione forestale e della polizia forestale. Poi, nel 1797, il glorioso stendardo di S. Marco fu ammainato e con esso decaddero 12 secoli di politica forestale, diretta alla conservazione e al miglioramento dei boschi del Veneto e dell'Italia.

(continua)


(1) Si quis wactam aut wardam dimiserit... " - Capitul. 3 - C. 34 dell'anno 813.
" Item statutum est quod omnes homines videntes vel audientes cridare comparios seu guardatores, teneantur currere ad praedictum rumorem et dare auxilium ct favorem campariis vel guardatoribus capientibus rnalefactoribus " -Statut. Castri Redoldi.

(2) Statuti di Novara, C. 168 e Statuti di Vercelli, par. 63.

(3) Statuti di Parma, I, 168 e Statuti di Modena, I, 100 e 101.

(4) Statuti di Correggio, I, 7.

(5) Statuti di Fano, IV, 6.

(6) Statuti di Ferrara, IV, 5 e 8.

(7) Cfr.: Muzzi S. - L'inaug. del III anno dell'Acc. It. Se. Forestali. "L'Italia Forestale e Montana " n. 1. 1954 e Muzzi S. - Ragioni del Congresso. Atti del Congresso Naz. di Selvicoltura. Voi. I. 1955.

(8) Sui boschi dei Comuni esercitava il controllo il Magistrato sopra i beni comunali.

(9) Cfr.: Muzzi S. - Vicende Stor. ed econ. della Foresta del Consiglio, op. cit.

(10) Il primo Capitano fu nominato per il bosco del Montello con Decreto del Consiglio dei Dieci in data 17-5-1527.

(11) I marangoni erano abili tagliatori di legname: dopo un periodo trascorso in una foresta per la scelta e per il taglio del materiale occorrente per la Marina, i migliori erano inviati presso l'Arsenale per la costruzione dei vascelli. Oggi si potrebbero chiamare capi d'arte.

(12) Di BERENGER A. - Saggio storico della legislazione veneta forestale. 1863.

(13) Il regolamento faceva parte della Terminazione del Provveditore ai boschi Carlo Gradenigo in data 5 settembre 1748.

(14) Si ritiene utile riprodurre integralmente il <(REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DEI GUARDIANI (SALTARI) DELLO STATO (Terminazione Gradenigo 5 settembre 1748).
I. - Sarà debito del Guardiano di attendere con fedeltà a' boschi alla propria custodia appoggiati, ed accorrervi di continuo perché non venghino praticati danni, né alcun minimo pregiudizio.

Il. - Dovrà di tempo in tempo a misura di quello scoprisse e senza ritardo portare al Capitano de' boschi, dal quale dovrà dipendere, le relazioni dei danni venissero in essi commessi, col nome de' contrafaeenti, e fermo de' contrabbandi, specificando la qualità de' delitti coll'esemplare de' sottoscritti Capitoli, che ad intiera cognizione de' rei, si facessero lecito pregiudicare li boschi, restano qui a piedi espressi.

III. - Ritrovando malfattori, che con violenza ardissero contro le Pubbliche prescrizioni inferir tagli a pregiudizio de' roveri e terreno boschivo, viene rigorosamente eccitato di prontamente portarsi ad avvisare il Meriga perché col tocco della campana abbiano ad esser inseguiti, praticandosi il loro fermo e consegna nelle forze della Giustizia.

IV. - Particolar debito d'essi Guardiani averà ad esser quello di usar tutto il loro potere affine di tener lontano qualunque molesto pregiudizio, e massime quelli di sopra enunziati, e qui sotto descritti: dovendo peraltro tanto de' contrabbandi, che venissero fermati, come delle pene, che doveranno esser levate a contrafacenti, porgendoli in lume, goder la quarta parte, onde sempre più animarsi nell'esecuzione de' suoi doveri.

V. - Continuerà nell'esercizio di Guardiano per anni due, quello non averà Casone, e quello che possederà Casone con la quantità di terreno gli verrà concesso, dovrà starvi per anni dieci, con la lusinga di venir confermato quando che darà prove di fede e puntualità nel suo impiego. E mancando a cadauna delle sopra espresse incombenze, rilevata che sia dalla Giustizia la qualità dell'omissione, o che permettesse anco con connivenza tal'un assenso per qualunque benché leggiero danno, caderà nella perdita dell'impiego, e nella condanna d'anni due di galera, senza poterle esser fatta alcun grazia.

(15) Il riferito decreto indicava inoltre i 48 boschi in cui era concesso ai Guardiani di portare lo schioppo.

(16) D) BERENCER - Saggio storico della legislazione veneta forestale. op. cit.

(17) Cfr .S. Muzzi - Vicende stor. ed econ. della. Foresta del Consiglio.